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L’installazione impianti videosorveglianza nei condomini
La videosorveglianza in condominio è uno strumento utile e sempre più richiesto, ma esige attenzione, competenza e rispetto delle regole. Le norme in materia – dal Codice civile al GDPR – stabiliscono limiti precisi a tutela della privacy dei condomini, pur riconoscendo la legittimità dell’uso delle telecamere per finalità di sicurezza comune.La decisione deve essere sottoposta all’assemblea e deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), come previsto dall’art.1136, comma 2 del Codice civile.
L’impianto può essere installato solo se:
- riguarda esclusivamente le parti comuni;
- è giustificato da concrete esigenze di sicurezza;
- non viola la normativa sulla privacy disciplinata dal GDPR e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- le zone da monitorare;
- i tempi di conservazione delle immagini;
- i soggetti autorizzati all’accesso dei dati;
- le modalità di segnalazione della presenza delle telecamere.
Le persone fisiche, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, possono attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:
✅le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;
✅vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria e dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
✅nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente il consenso del soggetto titolare di tale diritto.
❌Non siano oggetto di riprese aree condominiali comuni o di terzi;
❌Non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
❌Non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.
È importante ricordare che, nel caso in cui l’installatore possa accedere a dati personali del titolare (sia esso il condominio o un singolo condomino) – ad esempio perché si occupa della manutenzione dell’impianto o è a conoscenza delle password di accesso – assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In tal caso, la sua nomina deve avvenire in forma scritta.
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